Art. 5 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 216 parole tolte, 26 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ogni Amministrazione dovra' trasmettere i vaglia postali ordinari non pagati, che si trovano presso di essa, all'Amministrazione che e' in grado di emettere l'autorizzazione di pagamento o di munire il vaglia del visto per data. Quest'ultima Amministrazione trasmettera' i titoli regolarizzati all'Amministrazione dalla quale l'ufficio di posta speditore attualmente dipende, e cio' per il rimborso al mittente secondo le norme in vigore per i vaglia postali.
tolto: I vaglia postali che non possono essere rimborsati al mittente nel termine di tre mesi dal giorno dell'emissione dell'autorizzazione di pagamento o del visto per data, debbono essere considerati come perenti.
tolto: I vaglia postali emessi per rimborso di assegni non pagati saranno da pagarsi ai destinatari da quell'Amministrazione postale che va considerata, secondo gli articoli 1 e 2, come Amministrazione mittente dell'invio gravato di assegno.
tolto: Qualora i singoli Stati successori avessero trattenuto l'importo di assegni o di titoli riscossi, le loro Amministrazioni postali dovranno prendere le disposizioni necessarie per il pagamento ai mittenti degli oggetti gravati di assegno e dei titoli da riscuotere.
tolto: A tale uopo esse devono autorizzare le Amministrazioni postali competenti, secondo gli articoli 1 e 2, ad effettuare il pagamento contro deconto.
tolto: Il termine di perenzione fissato nel secondo capoverso del presente articolo, vale anche per i vaglia per rimborso di assegni o per riscossione di effetti.aggiunto: Convenzione dell'amministrazione postale austriaca-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-dell-amministrazione-postale-austriaca-art5 · fonte del testo