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[1]Tutti i conti mensili con le rispettive pezze di appoggio saranno scambiati in base al giorno normativo stabilito dagli articoli 1 e 2 fra le Amministrazioni interessate.

[2]Se non esistessero piu' i conti e le relative pezze di appoggio, le Amministrazioni postali degli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente i loro buoni uffici per poter ricostruire il piu' esattamente che sia possibile i conti smarriti e i relativi annessi.

[3]I conti mensili per la vecchia Amministrazione postale austriaca saranno trasmessi alla nuova Amministrazione postale austriaca.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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