Art. 3 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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[1]Tutti i conti mensili con le rispettive pezze di appoggio saranno scambiati in base al giorno normativo stabilito dagli articoli 1 e 2 fra le Amministrazioni interessate.
[2]Se non esistessero piu' i conti e le relative pezze di appoggio, le Amministrazioni postali degli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente i loro buoni uffici per poter ricostruire il piu' esattamente che sia possibile i conti smarriti e i relativi annessi.
[3]I conti mensili per la vecchia Amministrazione postale austriaca saranno trasmessi alla nuova Amministrazione postale austriaca.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
