Art. 4 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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[1]I versamenti in contanti che non sono arrivati all'Amministrazione postale competente secondo gli articoli 1 e 2 dovranno essere portati a credito di questa Amministrazione, e le sovvenzioni di cassa in contanti eseguite da una Amministrazione non competente saranno bonificate a questa.
[2]I versamenti e i prelevamenti in conto corrente fatti dagli uffici di posta formeranno oggetto di un conto fra la Cassa postale di risparmio di Vienna e l'Amministrazione postale alla quale appartiene, in base alle disposizioni dell'art. 1, l'ufficio che ha fatto il versamento e il prelevamento.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
