Art. 5 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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[1]Ogni Amministrazione dovra' trasmettere i vaglia postali ordinari non pagati, che si trovano presso di essa, all'Amministrazione che e' in grado di emettere l'autorizzazione di pagamento o di munire il vaglia del visto per data. Quest'ultima Amministrazione trasmettera' i titoli regolarizzati all'Amministrazione dalla quale l'ufficio di posta speditore attualmente dipende, e cio' per il rimborso al mittente secondo le norme in vigore per i vaglia postali.
[2]I vaglia postali che non possono essere rimborsati al mittente nel termine di tre mesi dal giorno dell'emissione dell'autorizzazione di pagamento o del visto per data, debbono essere considerati come perenti.
[3]I vaglia postali emessi per rimborso di assegni non pagati saranno da pagarsi ai destinatari da quell'Amministrazione postale che va considerata, secondo gli articoli 1 e 2, come Amministrazione mittente dell'invio gravato di assegno.
[4]Qualora i singoli Stati successori avessero trattenuto l'importo di assegni o di titoli riscossi, le loro Amministrazioni postali dovranno prendere le disposizioni necessarie per il pagamento ai mittenti degli oggetti gravati di assegno e dei titoli da riscuotere.
[5]A tale uopo esse devono autorizzare le Amministrazioni postali competenti, secondo gli articoli 1 e 2, ad effettuare il pagamento contro deconto.
[6]Il termine di perenzione fissato nel secondo capoverso del presente articolo, vale anche per i vaglia per rimborso di assegni o per riscossione di effetti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
