Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni Amministrazione dovra' trasmettere i vaglia postali ordinari non pagati, che si trovano presso di essa, all'Amministrazione che e' in grado di emettere l'autorizzazione di pagamento o di munire il vaglia del visto per data. Quest'ultima Amministrazione trasmettera' i titoli regolarizzati all'Amministrazione dalla quale l'ufficio di posta speditore attualmente dipende, e cio' per il rimborso al mittente secondo le norme in vigore per i vaglia postali.

[2]I vaglia postali che non possono essere rimborsati al mittente nel termine di tre mesi dal giorno dell'emissione dell'autorizzazione di pagamento o del visto per data, debbono essere considerati come perenti.

[3]I vaglia postali emessi per rimborso di assegni non pagati saranno da pagarsi ai destinatari da quell'Amministrazione postale che va considerata, secondo gli articoli 1 e 2, come Amministrazione mittente dell'invio gravato di assegno.

[4]Qualora i singoli Stati successori avessero trattenuto l'importo di assegni o di titoli riscossi, le loro Amministrazioni postali dovranno prendere le disposizioni necessarie per il pagamento ai mittenti degli oggetti gravati di assegno e dei titoli da riscuotere.

[5]A tale uopo esse devono autorizzare le Amministrazioni postali competenti, secondo gli articoli 1 e 2, ad effettuare il pagamento contro deconto.

[6]Il termine di perenzione fissato nel secondo capoverso del presente articolo, vale anche per i vaglia per rimborso di assegni o per riscossione di effetti.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-dell-amministrazione-postale-austriaca-art5 · fonte del testo