Art. 8 (Convenzione dell'amministrazione postale austriaca)
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[1]Le Amministrazioni postali degli Stati successori dovranno ricuperare dagli impiegati passati dall'antica Amministrazione postale austriaca, o da quella di un altro Stato successore alle proprie dipendenze, tutti i risarcimenti di qualsiasi titolo derivanti dal loro anteriore servizio e fondati sui regolamenti postali.
[2]Il ricupero si effettuera' secondo i principii e le norme vigenti per tali obblighi presso l'Amministrazione da cui l'impiegato dipendeva.
[3]Le somme ricuperate a tale titolo saranno portate in conto dell'Amministrazione postale creditrice, e comprese nel conto generale previsto dall'art. 14. Viceversa, se dalla verifica contabile risultassero in favore degli impiegati anzidetti dei crediti, questi dovranno essere conteggiati in favore dell'Amministrazione da cui dipendono presentemente i detti impiegati, perche' provveda a rimborsarli.
Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
