Art. 4 (Convenzione tra Italia e Regno Serbo Croato Sloveno)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 30 parole aggiunte.
tolto: Qualora ai funzionari menzionati all'art. 1 fossero stati corrisposti dopo il 3 novembre 1918 dei pagamenti per pensioni, aggiunte di carestia od altri assegni di riposo provinciali e comunali da altra autorita' che non sia quella tenutavi ai sensi degli articoli 1 e 2, l'autorita' effettivamente obbligatavi dovra' rifondere i relativi esborsi in corrispondenza ai principii sanciti all'art. 4 della Convenzione di Roma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali.aggiunto: Convenzione tra Italia e Regno Serbo Croato Sloveno-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-tra-italia-e-regno-serbo-croato-sloveno-art4 · fonte del testo