Art. 1 (Convenzione fra Austria e Italia)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 206 parole tolte, 25 parole aggiunte in 9 capoversi.
Convenzione fra tolto: l'Austria e l'Italia circa le pensioni provinciali e comunali.
tolto: L'Austria e l'Italia, desiderose di regolare le questioni che riguardano le pensioni provinciali e comunali, volendo concludere una convenzione a questo riguardo, le Alte Parti contraenti hanno nominato come loro plenipotenziari:
tolto: Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:
tolto: il signor Remi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, Ambasciatore;
tolto: i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Le Provincie e i Comuni che si trovano per intero sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conferiranno, e corrisponderanno le pensioni e gli altri assegni regolamentari di riposo o di previdenza anche a quei pensionati che gia' furono in loro servizio, i quali divenissero, in base ai Trattali di pace, cittadini dell'altra Alta Parte contraente e precisamente nello stesso ammontare e giusta le norme stesse come ai pensionati, che acquistano la cittadinanza dello Stato nel quale i sopradetti enti hanno la loro sede. Lo stesso vale anche per quel funzionari provinciali e comunali che venissero a perdere il proprio posto in seguito all'ottenimento di una nuova cittadinanza per effetto dei Trattati di pace. aggiunto: Austria e Italia-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-fra-austria-e-italia-art1 · fonte del testo