Art. 4 (Convenzione fra Austria e Italia)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 27 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Qualora dopo il 3 novembre 1918 fossero stati eseguiti dei pagamenti per tali assegni di pensione, da altra autorita' che non sia quella competente a sensi delle norme sopraesposte, l'autorita' ora effettivamente obbligatavi dovra' rifondere i relativi esborsi in conformita' alle norme dell'articolo 4 dellaConvenzione di Roma sul pagamento delle pensioni ai funzionari statali.
tolto: La presente Convenzione sara' ratificata al piu' presto possibile.
tolto: In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.
tolto: Fatto a Roma, il 6 aprile 1922, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sara' consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.
tolto: Per
tolto: L'Austria: Remi Kwiatkowski.
tolto: L'Italia: Imperiali.aggiunto: Convenzione fra Austria e Italia-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-fra-austria-e-italia-art4 · fonte del testo