Art. 3 (Convenzione tra Italia e Regno Serbo Croato Sloveno)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009. 61 parole tolte, 30 parole aggiunte.
tolto: Qualora nell'applicazione della disposizione precedente derivi all'amministrazione di una delle due Parti della circoscrizione divisa un aggravio superiore alla quota proporzionale che in base all'art. 204 del Trattato di San Germano sara' fissata per i debiti pubblici, si terra' conto di tale maggiore aggravio nella ripartizione definitiva degli oneri che devono stare a carico di detta parte della circoscrizione amministrativa divisaaggiunto: Convenzione tra Italia e Regno Serbo Croato Sloveno-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~convenzione-tra-italia-e-regno-serbo-croato-sloveno-art3 · fonte del testo