in vigore

  • 1)La presente convenzione entrera' in vigore 24 mesi dopo che almeno 25 Governi di Paesi la cui flotta mercantile rappresenta il 65% del tonnellaggio lordo della flotta mercantile mondiale avranno sottoscritto la convenzione senza riserve di ratifica, o avranno provveduto a depositare uno strumento di ratifica o di adesione, conformemente all'articolo 16. L'Organizzazione avra' cura di informare tutti i governi firmatari o aderenti alla convenzione della data della sua entrata in vigore.
  • 2)Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente convenzione, o di adesione alla stessa, nel termine di 24 mesi previsto al paragrafo 1 del presente articolo, la ratifica o l'adesione diverra' operante a partire dell'entrata in vigore della presente convenzione, o tre mesi dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica o di adesione, ove quest'ultima data sia posteriore.
  • 3)Per i Governi che depositeranno uno strumento di ratifica della presente convenzione, o di adesione alla stessa, successivamente alla sua entrata in vigore, la convenzione diverra' operante tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento.
  • 4)Gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dopo la data in cui siano state prese tutte le misure necessarie perche' un emendamento della presente convenzione (diventi operante, o dopo la data in cui, in virtu' dell'articolo 18, paragrafo 2, capoverso b), si sia provveduto a raccogliere le necessarie adesioni per un emendamento all'unanimita' della stessa, saranno considerati come riferentesi al testo emendato della convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art17 · fonte su Normattiva