Le parti contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriore di Paesi terzi alla Comunita'.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
