A decorrere, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Articolo Consiglio di associazione puo' decidere di aumentare il volume dei contingenti tariffari di cui agli articoli 2 e 3. Salvo contraria decisione del Consiglio di associazione, tali aumenti rimangono acquisiti. Qualsiasi aumento ha effetto soltanto a decorrere dall'anno civile successivo.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~protocollo-n-1-art4 · fonte su Normattiva