Art. 4 (Protocollo n. 1)
A decorrere, dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'Articolo Consiglio di associazione puo' decidere di aumentare il volume dei contingenti tariffari di cui agli articoli 2 e 3. Salvo contraria decisione del Consiglio di associazione, tali aumenti rimangono acquisiti. Qualsiasi aumento ha effetto soltanto a decorrere dall'anno civile successivo.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
