Qualora la data dell'entrata in vigore dell'Accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, gli Stati membri della Comunita' aprono, per il periodo compreso tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo, contingenti tariffari per un volume corrispondente ad un dodicesimo delle quantita' indicate nell'articolo 2, per ciascun mese che intercorre tra la data dell'entrata in vigore dell'Accordo e l'inizio dell'anno civile successivo. Tuttavia, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione puo' decidere di aumentare i volumi dei contingenti tariffari che risultano dall'applicazione del comma precedente, allo scopo di tener conto del carattere stagionale delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~protocollo-n-1-art5 · fonte su Normattiva