Art. 6 (Protocollo n. 1)
Allo scadere del terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Consiglio di associazione puo' decidere in merito a misurare idonee a favorire lo smercio sul mercato della Comunita' di prodotti diversi da quelli di cui allo articolo 2.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
