Art. 4 (Protocollo n. 2)
1. - I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati. 2. - Per i prestiti che si riferiscono in particolare agli investimenti a redditivita' diffusa o differita, possono essere stabilite condizioni speciali, quali saggi d'interesse ridotti, rimborsi a lunga scadenza, periodi di franchigia e, se del caso, al tre speciali modalita', di rimborso tali da facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti stessi. 3. - La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco e' subordinata ad una garanzia dello Stato turco.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
