1. - I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati. 2. - Per i prestiti che si riferiscono in particolare agli investimenti a redditivita' diffusa o differita, possono essere stabilite condizioni speciali, quali saggi d'interesse ridotti, rimborsi a lunga scadenza, periodi di franchigia e, se del caso, al tre speciali modalita', di rimborso tali da facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti stessi. 3. - La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco e' subordinata ad una garanzia dello Stato turco.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~protocollo-n-2-art4 · fonte su Normattiva