Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia
Art. 3 (Protocollo n. 2)
Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
