[1]Articolo VII

[2]Il presente accordo potra' essere denunciato da ciascuna parte contraente per mezzo di notifica scritta della denunzia indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America che informera' di tale notifica tutte le altre Parti contraenti. La denuncia avra' effetto un anno dopo il ricevimento della sua notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, essa non pregiudichera' gli obblighi contratti nonche' i diritti o le facolta' acquisiti anteriormente dalle Parti contraenti in base alle disposizioni del presente accordo.

[3]IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

[4]FATTO a Parigi, il 21 settembre 1960 in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America e la cui copia certificata conforme verra' trasmessa da tale Governo a ciascuno degli altri Governi firmatari. (Seguono le firme)

Testo vigente dal 10 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;96~accordo-artvii · fonte su Normattiva