[1]Articolo VI
[2]Gli strumenti di ratifica o di approvazione del presente accordo saranno depositati al piu' presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notifichera' la data di tali depositi ad ogni Governo firmatario. Il presente accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di due Stati firmatari, dei loro strumenti di ratifica o di approvazione. Esso entrera' in vigore per ciascuno degli altri Stati firmatari trenta giorni dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.
Testo vigente dal 10 aprile 1974
