[1]ARTICOLO IV.

[2]Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure che riterra' opportune conformemente alle proprie procedure costituzionali per vietare e prevenire ogni attivita' in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione in tutti i luoghi che si trovino sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;962~artiv · fonte su Normattiva