[1]ARTICOLO IV.
[2]Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna ad adottare tutte le misure che riterra' opportune conformemente alle proprie procedure costituzionali per vietare e prevenire ogni attivita' in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione in tutti i luoghi che si trovino sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
