Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979
Art. 4 (Convenzione)
Gli Stati parti collaboreranno alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 1, in particolare:
- a)adottando tutte le misure possibili per impedire i preparativi, nei loro rispettivi territori, di detti reati destinati ad essere commessi all'interno o al di fuori del loro territorio, ivi compresi i provvedimenti intesi a vietare nel loro territorio, le attivita' illegali di persone, gruppi ed organizzazioni che incoraggino, fomentino o commettano atti di cattura di ostaggi;
- b)scambiandosi informazioni e coordinando l'adozione di provvedimenti amministrativi e di altre misure, se del caso, per prevenire la perpetrazione di detti reati.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
