Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per rendere effettivo, per quanto possibile, il riconoscimento, in vista dell'esercizio di una professione ai sensi del precedente articolo primo 1 (b) i diplomi, titoli o gradi d'insegnamento superiori rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati Contraenti.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
