Nell'articolo 38 della Convenzione del 1968 e' inserito dopo il primo comma un nuovo comma cosi' redatto: "Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine e' considerato "impugnazione plenaria" ai sensi del primo comma".

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967~art18 · fonte su Normattiva