Nell'articolo 38 della Convenzione del 1968 e' inserito dopo il primo comma un nuovo comma cosi' redatto: "Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine e' considerato "impugnazione plenaria" ai sensi del primo comma".
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
