L'articolo 46, 2, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "2 - se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente e' stato notificato o comunicato al contumace".
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
