1. L'articolo 27, 2°, della Convenzione del 1968 e' sostituito dal testo seguente: "2° - se la domanda giudiziale od un atto equivalente non e' stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese;". 2. L'articolo 27 della Convenzione del 1968 e' completato dal testo seguente: "5° - se la decisione e' in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorche' tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto".

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;967~art13 · fonte su Normattiva