La presente Convenzione entrera' in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dagli Stati membri originari della Comunita' e da un nuovo Stato membro. Per ogni nuovo Stato membro che ratifichera' in seguito la Convenzione, essa entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.
Testo vigente dal 19 gennaio 1981
