La presente convenzione entrera' in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e dagli Stati membri che hanno messo in vigore la convenzione del 1978 conformemente all'articolo 39 di tale convenzione. Per ogni Stato membro che ratifichera' in seguito la convenzione, essa entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;756~art15 · fonte su Normattiva