e funzioni del consiglio
- 1)Il consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.
- 2)Il consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dai due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale il consiglio puo' contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate
- 3)Il consiglio provvede inoltre al sistematico aggiornamento della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
