e funzioni del consiglio

  • 1)Il consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dall'Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo.
  • 2)Il consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dai due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione dell'Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno e i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione e al suo personale il consiglio puo' contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determinate
  • 3)Il consiglio provvede inoltre al sistematico aggiornamento della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dall'Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art10 · fonte su Normattiva