del presidente e dei vicepresidenti del consiglio

  • 1)Il consiglio elegge per ogni annata caffearia un presidente, nonche' un primo, un secondo e un terzo vicepresidente.
  • 2)Come regola generale, il presidente e il primo vicepresidente sono ambedue eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra quelli dei membri importatori, e il secondo e terzo vicepresidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. La ripartizione si alterna dell'una all'altra annata caffearia.
  • 3)Ne' il presidente ne' il vicepresidente che funge da presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese membro.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art11 · fonte su Normattiva