[1]annuo globale
[2]Salvo quanto e' disposto dall'articolo 33, il consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo segnatamente conto dei seguenti elementi:
- a)previsione del consumo annuo dei membri importatori;
- b)previsione delle importazioni dei paesi membri da altri membri importatori e da paesi non membri;
- c)previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi membri importatori e nei porti franchi;
- d)osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 concernenti i disavanzi e la loro ridistribuzione;
- e)esportazioni dei membri esportatori verso i membri importatori e i paesi non membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta di ripristinare i contingenti a norma del paragrafo 4 dell'articolo 33.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
