Art. 34 — Fissazione del contingente annuo globale
Salvo quanto e' disposto nell'articolo 33, il Consiglio, nel corso della sua ultima sessione ordinaria dell'annata caffearia, stabilisce un contingente annuo globale, tenendo fra l'altro conto dei seguenti elementi:
- a)previsione del consumo annuo dei Membri importatori;
- b)previsione delle importazioni dei Membri da altri Membri importatori e da paesi non Membri;
- c)previsione delle variazioni del livello delle scorte nei paesi Membri importatori e nei porti franchi;
- d)osservanza delle disposizioni dell'articolo 40 concernenti i disavanzi e la loro ridistribuzione;
- e)esportazioni dei Membri esportatori verso i Membri importatori e i paesi non Membri durante il periodo di dodici mesi che precede l'introduzione dei contingenti, quando si tratta d'introdurre o di ripristinare i contingenti a norma dei paragrafi 1) e 5) dell'articolo 33.
Testo vigente dal 24 agosto 1978
