in materia di produzione

  • 1)Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, i membri esortatori si impegnano ad adottare e attuare una politica in fatto di produzione.
  • 2)Il consiglio stabilira', alla maggioranza ripartita dei due terzi, procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cuti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriate misure di diversificazione o di incentivo alla diversificazione, nonche' le modalita' secondo le quali i membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.
  • 3)Il consiglio puo' fissare un contributo a carico dei membri esportatori, onde consentire dell'Organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non puo' essere superiore a 2 centesimi USA per secca esportato a destinazione dei paesi membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art50 · fonte su Normattiva