in materia di produzione
- 1)Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, i membri esortatori si impegnano ad adottare e attuare una politica in fatto di produzione.
- 2)Il consiglio stabilira', alla maggioranza ripartita dei due terzi, procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cuti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriate misure di diversificazione o di incentivo alla diversificazione, nonche' le modalita' secondo le quali i membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.
- 3)Il consiglio puo' fissare un contributo a carico dei membri esportatori, onde consentire dell'Organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non puo' essere superiore a 2 centesimi USA per secca esportato a destinazione dei paesi membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
