relativa alle scorte
- 1)Al fine di completare le disposizioni del capitolo VII e dell'articolo 50, il consiglio definisce, a maggioranza ripartita del due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffe' nei paesi membri produttori.
- 2)Il consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffe' che i membri esportatori detengono individualmente. I membri interessati facilitano tale indagine annuale.
- 3)I membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti ed adeguati per la conservazione delle scorte di caffe'.
- 4)Il consiglio intraprende uno studio sulla possibilita' di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un accordo sulle scorte internazionali.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
