relativa alle scorte

  • 1)Al fine di completare le disposizioni del capitolo VII e dell'articolo 50, il consiglio definisce, a maggioranza ripartita del due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffe' nei paesi membri produttori.
  • 2)Il consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffe' che i membri esportatori detengono individualmente. I membri interessati facilitano tale indagine annuale.
  • 3)I membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti ed adeguati per la conservazione delle scorte di caffe'.
  • 4)Il consiglio intraprende uno studio sulla possibilita' di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un accordo sulle scorte internazionali.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art51 · fonte su Normattiva