e succedanei

  • 1)I membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffe', di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffe'. I membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffe' verde come materia prima di base.
  • 2)Il consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto dalle disposizioni del presente articolo.
  • 3)Il direttore esecutivo presenta periodicamente al consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art49 · fonte su Normattiva