e succedanei
- 1)I membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffe', di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffe'. I membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffe' verde come materia prima di base.
- 2)Il consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto dalle disposizioni del presente articolo.
- 3)Il direttore esecutivo presenta periodicamente al consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
