• 1)Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1) dell'articolo primo, i Membri esportatori si impegnano a compiere ogni possibile sforzo per adottare e attuare una politica di produzione.
  • 2)Il Consiglio ha facolta' di stabilire procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cui al paragrafo 1) del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriata misure di diversificazione, o di incentivo alla diversificazione, nonche' le modalita' secondo le quali i Membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria.
  • 3)Il Consiglio puo' fissare un contributo a carico dei Membri esportatori, onde consentire all'organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i Membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non puo' essere superiore a 2 centesimi $ US per sacco esportato a destinazione dei paesi Membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art50 · fonte su Normattiva