- 1)Il governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o membro di una delle istituzioni specializzate puo', prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal consiglio.
- 2)Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dalle data del deposito dello strumento.
Testo vigente dal 28 gennaio 1985
