• 1)Il governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o membro di una delle istituzioni specializzate puo', prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal consiglio.
  • 2)Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dalle data del deposito dello strumento.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art62 · fonte su Normattiva