Art. 13 — Rappresentanti presso la MFO
I Governi membri e partecipanti della MFO hanno facolta' di designare ciascuno un rappresentante presso la MFO. Il Governo italiano riconosce a tali rappresentanti, sia che risiedano all'interno della sede, che all'esterno di essa, i privilegi ed immunita' accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche.
Testo vigente dal 8 gennaio 1983
