I Governi membri e partecipanti della MFO hanno facolta' di designare ciascuno un rappresentante presso la MFO. Il Governo italiano riconosce a tali rappresentanti, sia che risiedano all'interno della sede, che all'esterno di essa, i privilegi ed immunita' accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~art13 · fonte su Normattiva