1. La MFO gode, per le sue comunicazioni ufficiali, anche in cifra, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse alle Forze armate italiane e agli Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte. 2. Per quanto riguarda l'esigenza della MFO di disporre di adeguati collegamenti di telecomunicazioni, la stessa MFO e l'Amministrazione italiana provvederanno a regolare mediante convenzione gli aspetti concernenti la messa a disposizione e l'utilizzazione di tali mezzi. 3. Il Governo italiano s'impegna ad adottare i possibili accorgimenti tecnici ed operativi al fine di assicurare la continuita' delle comunicazioni. 4. Tutte le comunicazioni dirette alla MFO, o a qualsiasi funzionario della MFO in sede e tutte le comunicazioni ufficiali esterne della MFO, trasmesse mediante qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura, ne' a' qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Questo paragrafo si estendera', inter alia, a pubblicazioni, registrazione da computer, fotografie e pellicole, registrazioni sonore e filmate. 5. La MFO e' autorizzata ad usare codici e a spedire e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in sacchi sigillati, in quanto ai corrieri e sacchi della MFO saranno estesi gli stessi privilegi ed immunita' accordati ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~art6 · fonte su Normattiva