1. La MFO con sede in Italia avra' il diritto di assumere direttamente personale tecnico ed amministrativo di supporto, purche', dopo l'assunzione di tale personale, la MFO ne informi il competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 2. Al suddetto personale e' garantita l'applicazione delle leggi italiane in materia di lavoro e di previdenza sociale. Il trattamento economico di tale personale sara' regolato in via autonoma dalla MFO e, se necessario, mediante consultazione col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

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urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~art15 · fonte su Normattiva