1. La Sede della MFO e' stabilita in Roma. La MFO assumera' gli oneri finanziari necessari per l'acquisto o la locazione della necessaria proprieta' immobiliare, il suo funzionamento, la eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e spese accessorie che dovessero rendersi necessarie. 2. Salvo non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica italiana avranno vigore all'interno della sede. Alla stessa stregua, i Tribunali della Repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi conclusi all'interno della sede.
Testo vigente dal 8 gennaio 1983
