1. La Sede della MFO e' stabilita in Roma. La MFO assumera' gli oneri finanziari necessari per l'acquisto o la locazione della necessaria proprieta' immobiliare, il suo funzionamento, la eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e spese accessorie che dovessero rendersi necessarie. 2. Salvo non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica italiana avranno vigore all'interno della sede. Alla stessa stregua, i Tribunali della Repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi conclusi all'interno della sede.

Testo vigente dal 8 gennaio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-12-29;968~art3 · fonte su Normattiva