[1]Articolo II. (ad articolo 2 della Convenzione)

[2]Se la domanda di assistenza giudiziaria si riferisce ad un reato che viene considerato dallo Stato richiesto come reato fiscale, tale Stato non si avvarra', per questo solo motivo, della possibilita' di rifiuto di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della Convenzione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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