[1]Articolo XII. (ad articolo 21 della Convenzione)

[2]1. La querela necessaria secondo il diritto dei due Stati, e sporta in tempo utile dalla parte offesa davanti ad un'Autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente, avra' effetto anche nell'altro Stato. Se la querela e' necessaria soltanto secondo il diritto dello Stato richiesto, essa puo' ancora essere sporta entro il termine previsto dalla legge; detto termine comincia a decorrere dalla data in cui la domanda e' pervenuta alla Autorita' giudiziaria competente per il procedimento penale. La querela avra' effetto anche se presentata ad una Autorita' giudiziaria competente dello Stato richiedente. 2. La domanda deve essere accompagnata:

  • a)da una esposizione dei fatti;
  • b)dall'originale o da una copia autenticata degli atti nonche' da eventuali mezzi di prova;
  • c)da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto secondo il diritto dello Stato richiedente. 3. Lo Stato richiesto informera' al piu' presto possibile lo Stato richiedente dell'esito della domanda; trasmettera' inoltre copia conforme della decisione definitiva. Esaurito il procedimento, gli oggetti ed atti trasmessi saranno restituiti, salvo rinuncia. 4. Se un procedimento penale e' stato promosso nello Stato richiesto, le Autorita' giudiziarie dello Stato richiedente non potranno piu' perseguire l'imputato, ne' sottoporlo ad esecuzione della pena per lo stesso fatto:
  • a)se un'Autorita' giudiziaria ha definitivamente dichiarato di non doversi procedere per ragioni di diritto sostanziale, particolarmente quando e' stato rifiutato il rinvio a giudizio o e' stato dichiarato il non luogo a procedere contro l'imputato ed il termine per l'impugnazione e' scaduto;
  • b)se l'imputato e' stata irrevocabilmente assolto;
  • c)se la pena inflitta o la misura di sicurezza ordinata e' stata eseguita, condonata o prescritta;
  • d)per il periodo in cui l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza e' stata sospesa in tutto o in parte. 5. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo non saranno rimborsate.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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