[1]Articolo XIII. (ad articolo 22 della Convenzione)
[2]1. Lo scambio delle comunicazioni relative alle sentenze di condanna ed agli eventuali provvedimenti successivi si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania almeno ogni sei mesi. 2. Le copie di sentenza di condanna richieste da uno dei due Stati dovranno essere trasmesse all'altro, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se in relazione alla sentenza richiesta devono essere adottate misure sul piano interno. La corrispondenza in tale materia si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.
Testo vigente dal 29 gennaio 1985
