[1]Articolo XIV.

[2]Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l'uniformita' e di risolvere le eventuali difficolta' nell'applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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