CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le attuali imposte cui si applica l'Accordo sono:

  • a)per quanto concerne la Polonia:
  • 1)l'imposta sul reddito (podatek dochodowy)
  • 2)l'imposta sugli stipendi e sui salari (podatek od wynawgrodzen)
  • 3)l'imposta di eguaglianza (podatek wyrownawczy)
  • 4)l'imposta agricola (podatek rolny) ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta polacca)
  • b)per quanto concerne l'Italia:
  • 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche
  • 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
  • 3)l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana) 4. L'Accordo si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da parte di uno degli Stati contraenti dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al presente articolo. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;97~accordo-art2 · fonte su Normattiva