Art. 9 (Accordo) — Responsabilità per danni
1. Restano a carico di ciascuna Parte contraente i rischi cui e' soggetto il proprio personale in occasione degli spostamenti e delle operazioni d'intervento. 2. I danni provocati a terzi dalla squadra d'intervento della Parte richiesta nel corso delle operazioni sono a carico della Parte richiedente, salvo siano causati da negligenze gravi, nel qual caso sono a carico della Parte richiesta.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
