1. Restano a carico di ciascuna Parte contraente i rischi cui e' soggetto il proprio personale in occasione degli spostamenti e delle operazioni d'intervento. 2. I danni provocati a terzi dalla squadra d'intervento della Parte richiesta nel corso delle operazioni sono a carico della Parte richiedente, salvo siano causati da negligenze gravi, nel qual caso sono a carico della Parte richiesta.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;97~accordo-art9 · fonte su Normattiva