Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Consiglio federale svizzero per iniziative comuni a difesa dall'inquinamento delle acque, firmato a Roma il 13 novembre 1985
Art. 7 (Accordo) — Divieto di atti coercitivi
Le squadre d'intervento in territorio straniero non possono compiere atti coercitivi.
Testo vigente dal 2 maggio 1990
