[1]Gruppo di lavoro

[2]1. E' istituito, conformemente all'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura.

[3]2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

[4]3. Il gruppo di lavoro puo' formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di cui al presente allegato. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunita' e in Bosnia-Erzegovina, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalita' da esse convenute.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art10 · fonte su Normattiva