[1]Gruppo di lavoro
[2]1. E' istituito, conformemente all'articolo 119 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l'agricoltura.
[3]2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.
[4]3. Il gruppo di lavoro puo' formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di cui al presente allegato. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunita' e in Bosnia-Erzegovina, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalita' da esse convenute.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
