[1]Esportazioni

[2]Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo 4, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell'altra Parte.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art9 · fonte su Normattiva