[1]Compiti delle parti
[2]1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento dell'accordo di cui al presente allegato.
[3]2. La Bosnia-Erzegovina nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero per il Commercio estero e le Relazioni economiche. La Comunita' nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
[4]3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attivita' di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione dell'accordo di cui al presente allegato.
[5]4. Le Parti:
- a)modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse;
- b)decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici dell'accordo di cui al presente allegato. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro;
- c)stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6;
- d)si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati;
- e)si comunicano le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione dell'accordo di cui al presente allegato, nonche' le misure adottate in base a tali decisioni.
Testo vigente dal 25 giugno 2010
