[1]commerciali

[2]1. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 4, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione.

[3]2. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi dell'accordo di cui al presente allegato se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione e' riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.

[4]3. La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunita' protette ai sensi dell'articolo 4.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-08;97~allegato-ii-art8 · fonte su Normattiva